ACCESSO ALLE ORIGINI |
COSA È È un’istanza, presentata esclusivamente da una persona adottata, finalizzata al rilascio di informazioni sulla famiglia di origine.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE Solo l’interessato purché abbia compiuto 25 anni, oppure al compimento dei 18 anni purchè sussistono gravi e comprovati motivi (da specificare) attinenti la salute psico-fisica.
Non è richiesta l’assistenza legale.
DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Adozioni
MODULISTICA
https://www.corteappello.trento.it/minori/minori_modulistica.aspx?Filtra_per_argomento_modulistica=580
COSA SERVE È necessario che nell’istanza siano indicati i dati anagrafici dei genitori adottivi, un recapito telefonico e un recapito email (anche non PEC) dell’istante.
QUANTO COSTA Contributo unificato da € 98,00, più una marca da bollo da € 27,00 per diritti di cancelleria da versare solamente in forma telematica.
FONTI LEGISLATIVE
Art. 28 L. 184/1983 mod. - Diritto del minore ad una famiglia
- Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
- Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
- L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non e’ necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
- Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
- L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere^ presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
- Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
- L’accesso alle informazioni non e’ consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (20)
- Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non e’ richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
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